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LA REVISIONE
Dal Febbraio 1997, anche grazie all'affidamento in concessione ai centri privati, l'Italia si è uniformata al resto d'Europa in materia di controllo dell'efficienza del parco circolante di autoveicoli attraverso l'esercizio della revisione obbligatoria.
Dal 1° Gennaio 2001 questo è avvenuto anche per i motoveicoli. L'esercizio dell'attività di revisione affidato ai privati è limitato ad oggi ai veicoli con immatricolazione civile, di peso complessivo fino a 3,5 t e fino ad un massimo di 16 posti compreso il conducente.
Dal 2004 è avvenuta la completa equiparazione per quanto riguarda la revisione di autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori. Pertanto la prima revisione deve essere effettuata a quattro anni di distanza dall'immatricolazione, entro il mese dell'immatricolazione stessa (o del rilascio del certificato di idoneità tecnica per i ciclomotori). Le revisioni successive alla prima devono essere effettuate con cadenza biennale, entro il mese in cui è avvenuta la revisione precedente.
Ricordiamo inoltre che i motoveicoli ed i ciclomotori immatricolati entro il 1999 dovevano essere già sottoposti a revisione nel corso dei precedenti anni; pertanto vanno revisionati il più presto possibile a prescindere dalla data di immatricolazione.
Il controllo si compone delle seguenti operazioni:
Verifica dei documenti del veicolo, delle targhe, del telaio, della registrazione/validità di impianti di alimentazione alternativa (GPL, metano, ecc), di accessori / appendici permanenti (es. gru, impianti frigo, ecc.);
Prova dell'efficienza frenate e della frenata su entrambi gli assi;
Prova delle emissioni gassose;
Prova velocità (solo per i ciclomotori ed altri veicoli con velocità massima prevista di 45 km/h);
Prova della rumorosità esterna;
Prova dell'efficienza proiettori;
Controllo integrità funzionalità ed omologazione dei vetri, degli specchi retrovisori interni ed esterni e degli eventuali accessori;
Controllo presenza/efficienza/omologazione cinture di sicurezza anteriori e posteriori (se prescritte);
Controllo assenza perdite di liquidi;
Controllo stato d'uso e corrispondenza a quanto indicato sulla carta di circolazione di pneumatici e cerchi ruota;
Controllo integrità ed omologazione tubo di scarico;
Controllo efficienza chiusura porte;
Controllo efficienza indicatori di direzione, luci anteriori e posteriori, avvisatore acustico e relative spie;
Controllo presenza triangolo europeo, ruota o ruotino di scorta (solo per autoveicoli e quadricicli);
Controllo del gioco dello sterzo;
Controllo dell'integrità dei punti di ancoraggio della carrozzeria.
Sanzioni per mancata revisione
Norma violata
Sanzione pecuniaria
Sanzione accessoria
Art. 80 comma 14
omessa reviosione
€ 131.00
Art. 80 comma 14
ripetuta omissione revisione
€ 262.00
Art. 176 comma 18
omessa revisione di veicolo circolante in autostrada
€ 131.00
Fermo amministrativo veicolo restituito dopo la prenotazione